Si vince sempre contro le banche. Bisogna essere determinati!
04/30/2016L’usura bancaria soffoca la Calabria. Contro le banche si può e si deve agire!
05/01/2016Se il contratto di mutuo erogato dalla banca non indica, nel proprio frontespizio (ossia nel cosiddetto “documento di sintesi”), il Taeg (anche detto Isc, Indicatore sintetico di costo) è nullo, con il risultato che il cliente non è più tenuto a restituire le somme del finanziamento che gli sono state prestate. È quanto risulta da una innovativa sentenza del Tribunale di Napoli [1]. Il giudice campano ne approfitta, innanzitutto, per fornire un preliminare e importante chiarimento: se il contratto non presenta la firma della banca, ma solo quella del mutuatario è ugualmente valido. Tale mancanza, infatti, non contrasta con l’obbligo previsto dalla legge di forma scritta del contratto. Si ritiene cioè sufficiente la sottoscrizione del cliente e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.
Viene poi esaminato il problema della nullità del mutuo in quanto privo nel frontespizio dell’indicazione percentuale del Taeg per come invece imposto dalla attuale Testo Unico Bancario [2]. Il giudice campano ha dunque riconosciuto la nullità del contratto nonostante in esso fossero indicati gli elementi per la sua determinazione (tasso nominale, spese di istruttoria e altre condizioni economiche). Secondo il giudice, infatti, i singoli elementi non sono sufficienti, posto che il Taeg non può essere calcolato semplicemente sommando questi fattori, ma è necessario fare riferimento alla formula di calcolo del Taeg contenuta nelle istruzioni di trasparenza di Banca d’Italia.
La questione sulla chiarezza di informazioni da parte della banca nei confronti del correntista-mutuatario è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza anche con riferimento ai contratti di conto corrente. Per esempio, proprio di recente, la Cassazione ha decretato la nullità della clausola del contratto bancario che prevede, nella determinazione degli interessi, il rinvio agli “usi di piazza”, eccessivamente indeterminata. Cos’è il Taeg? Il Taeg o, più propriamente, l’Indicatore sintetico del costo (Isc) esprime la reale onerosità del finanziamento. La sua indicazione diventa essenziale soprattutto per quei rapporti in cui, in aggiunta agli interessi, la banca addebita ingenti commissioni: il Taeg infatti è costituito da un numero che somma tutti i costi (interessi, commissioni, ecc.) che graveranno sul cliente nel complesso dell’operazione. L’omessa indicazione dell’Isc, oltre a non consentire al cliente di conoscere la reale onerosità del finanziamento, gli preclude anche di poter confrontare il costo del finanziamento con quello offerto da altre banche.
[1] Trib. Napoli, sent. n. 7779 del 25.05.2015.
[2] In violazione dell’art. 117 comma 8 Testo Unico Bancario (TUB), in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 4 marzo 2003, che rinvia al contenuto tipico dei contratti indicato all’art. 9 delle istruzioni di trasparenza di Banca d’Italia.
Fonte laleggepertutti.it del 01.11.2015