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06/21/2015TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. IX – GLI INTERESSI A QUALSIASI TITOLO SI SUCCEDONO E VANNO VALUTATI NELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Si pubblica un’importante ordinanza del Tribunale civile di Roma Sez. IX ottenuta con riferimento ad una causa pendente per l’accertamento dell’usurarietà su conti correnti e contratti di mutui chirografari, il cui punto focale è da rinvenirsi nelle motivazioni addotte dal Giudice a sostegno dell’espletamento della CTU.
In particolare, si chiedeva l’espletamento di CTU contabile al fine di verificare il superamento del tasso soglia e comunque l’illegittimo calcolo degli interessi nei due contratti di finanziamento, rilevando che detto superamento era da imputarsi in parte anche all’applicazione del tasso di mora oltre che di quello corrispettivo.
L’avvocato di controparte che non si opponeva alla richiesta per quanto riguarda i rapporti di conto corrente chiedeva invece la precisazione delle conclusioni relativamente ai rapporti di mutuo.
Il Giudice sentite le parti all’udienza ex art. 184 c.p.c. si riservava.
Ed ecco, come detto sopra, il vero punto clou di questa ordinanza: il Giudice, valutate le argomentazioni delle parti, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto che la contestazione formulata dalla scrivente non era da ritenersi generica, in quanto supportata da calcoli e rilevato che in ogni caso, “la legge vieta il superamento del tasso soglia per interessi convenuti, a qualsiasi titolo”, decideva per la fissazione dell’udienza della nomina del CTU e, ciò, perché, anche se, ritiene il Giudice, non si tratta di effettuare una sommatoria di interessi, occorre comunque tenere in considerazione che il tasso globale è costituito da interessi moratori che nel periodo di ritardo nel pagamento si succedono (non già si sommano) a quelli compensativi e nella successione vanno ovviamente applicati e valutati congiuntamente.
Avv. Barbara Di Pietrantonio
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