Banca condannata a risarcire correntista. Giustizia è fatta!
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05/25/2016Usura: secondo il tribunale la banca è tenuta a risarcire anche il danno non patrimoniale
Responsabile la banca per l’applicazione sul conto corrente di interessi usurari e per l’illegittima segnalazione alla centrale dei rischi.
L’istituto deve risarcire al cliente il danno non patrimoniale poiché, attraverso i tassi fuori legge gravanti per ben nove trimestri sul conto corrente, ha impedito all’impresa, che si è vista revocare gli affidamenti, di operare liberamente sul mercato.
È quanto stabilito dal Tribunale di Padova, seconda sezione civile, nella sentenza 833/2016 (giudice Giorgio Bertola) che ha condannato l’istituto di credito a pagare all’impresa, in via equitativa, una somma pari al doppio della cifra da restituire al correntista per i tassi usurari applicati sul conto corrente.
Per il Tribunale merita accoglimento il ricorso avanzato da una persona giuridica e da alcune persone fisiche, tra le quali i fideiussori della società, decisione sostanzialmente in linea con le risultanze della CTU esperita nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Il consulente ha evidenziato il superamento del tasso soglia usurario sia su un conto corrente intestato all’azienda sia su un conto personale.
L’unico metodo di calcolo valido, precisa il giudice, è quello inclusivo di tutti i costi e le spese, compresa la c.d. commistione di massimo scoperto che la stessa Banca d’Italia ha considerato nel computo del tasso, fino a quando la legge 2/2009 ne ha poi radicalmente modificato la natura e la struttura.
Inoltre, chiarisce il giudicante, tutte le rimesse effettuate su di un conto corrente hanno, fino a prova contraria, natura ripristinatoria: nel caso in esame la banca non ha neppure provato a dimostrare se o quali delle rimesse avessero natura solutoria.
Per tali motivi, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente, altrimenti sarebbe iniziato a decorrere da ogni rimessa solutoria.
Poiché la società risultava, quindi, in credito e non in debito versa la banca, ciò rende ancor più ingiusta la segnalazione alla centrale dei rischi in quanto, finendo nella lista dei cattivi pagatori, l’espansione commerciale della cliente è stata limitata considerando l’essenzialità che il mercato del credito riveste per le imprese.
A titolo di danno non patrimoniale, il giudice liquida all’azienda una somma pari al doppio di quella che la banca è tenuta a restituire, mentre la sentenza è resa provvisoriamente esecutiva per legge.
Fonte: studiocataldi.it di Lucia Izzo del 14.03.2015