Usura bancaria nuovo caso. Coinvolta Carichieti
05/10/2016La non trasparenza è peggio dell\’usura
05/12/2016E’ possibile una relazione penalmente rilevante fra usura e suicidio dell’usurato: in una memorabile sentenza, che assumeva come fatto non solo il suicidio dell’usurato, ma anche l’omicidio da lui compiuto ai danni della moglie e del figlio, la Corte Suprema ebbe a ritenere che può esservi un legame indissolubile fra tali efferati comportamenti: l’uccisione dei propri cari, compiuta dall’usurato, è il risultato di uno stato mentale perturbato ed intaccato dai comportamenti estorsivi dell’ autore del delitto doloso presupposto: l’usuraio. In tali casi l’imputazione riflette l’applicazione dell’art.586 del codice penale ed il reo (l’usuraio) dovrà necessariamente rispondere anche di altri delitti: l’omicidio ed il suicidio delle sue vittime (Cassazione penale 19.10.1998).
Si ricorda tale avvenimento per quanto recentemente accade: non si dimentichi il suicidio del pensionato che ha perduto tutti i suoi risparmi detenuti nelle obbligazioni subordinate, sottoscritte per imposizione di funzionari sciacalli, quelli della Banca dell’Etruria, dichiarata insolvente. La morte del pensionato ha come responsabili gli avvoltoi dell’Etruria.
Tali circostanze suggeriscono riflessioni più profonde sul delitto di usura che involgono un’analisi più approfondita sui beni protetti dalla norma.
La meditazione non è giuridica, ma costitutivamente filosofica e sottende una lettura del reato che necessariamente pone all’interprete considerazioni sul disvalore sociale della condotta criminosa.
Si vuol sostenere, ed è questo il tema su cui siamo chiamati ad esprimere le nostre valutazioni, che attraverso la punizione del reato di usura si approda alla realizzazione di un disegno, quello dell’eguaglianza sostanziale, contemplata dall’art.3 della Carta Costituzionale, come è stato caldeggiato, autorevolmente, in una monografia apparsa nel 1970, scritta da un eminente giurista e parlamentare della Repubblica, Luciano Violante.
Quelle pagine sono preziose per chi intende studiare il reato previsto dall’art.644 c.p. ed anche se vi è stata la modifica con la legge 108/96 ne resta il valore inconcusso.
Secondo Violante il bene protetto della norma non è solo di natura patrimoniale, perché prima della spoliazione dei beni della vittima viene colpita la sua libertà di autodeterminazione, la stessa dignità.
L’usura colpisce al cuore dell’aequitas. Le relazioni economiche di scambio, parte fondamentale dei rapporti fra gli individui, sono presiedute dall’idea della giustizia: che a ciascuno sia dovuto il suo. Che l’uomo dia all’uomo quello che gli spetta. Quando si contravviene alla giustizia, gli scambi corrispettivi perdono la loro funzione ed il loro fondamento di legittimazione, diventando esclusivo mezzo di sopraffazione: è la persona stessa ad esserne colpita. La giustizia che regola gli scambi è commutativa: due individui si pongono in un rapporto di assoluta parità, in virtù del loro connotarsi come persone, con uguale dignità ed uguale libertà dell’uno rispetto all’altro. Nel contratto (quando è giusto) non vi è solo un accordo per quantità, pesi, misure. Vi è molto di più: si giunge ad un giusto scambio di ricchezze che soddisfa il bisogno di entrambe le parti, per la soddisfazione ciascuna delle proprie necessità. Un contratto equo è un atto sociale, il cui aspetto essenziale risiede nella considerazione dell’altro, come parte della medesima comunità: primeggia il rispetto della dignità ed è visto come veicolo, strumento che realizza, in una perfetta simbiosi equitativa, la realizzazione delle esigenze di tutti (passim Annalisa Boido Usura e diritto penale la meritevolezza della pena nell’attuale momento storico Cedam Padova 2010 da pagina 1-24).
Dike è una parola greca che si traduce con giustizia, ma prima di avere un significato giuridico, ne ha uno religioso e filosofico. E’ proprio la filosofia che porta alla luce un concetto più profondo di questa parola. Dike significa incondizionata stabilità del sapere, che richiede quella dell’Essere. Dike è chiamata da Aristotele il principio più stabile (Dike Emanuele Severino Adelphi editore pagine 1 e 2).
Il Digesto accoglie sotto il titolo De iustitia et iure il precetto di Ulpiano tratto dal primo libro delle Regulae: dare a ciascuno il suo. Dunque la giustizia, il cammino di Dike, consisterà nell’assicurare a ciascuno il suo contro ogni altro (Immanuel Kant la Metafisica dei Costumi- principi metafisici della dottrina del diritto La terza Bari 1983, pag.43). Giustizia dunque significa dare a ciascuno ciò che gli compete, ciò che gli è dovuto: suum cuique tribuere.
Dike può significare anche rispetto del limite,misura, confine: metron e peras.
Per la mitologia nasce dall’unione di Zeus con Themi. Prima del sorgere di quest’ultima il mondo era nel vuoto di giustizia. Themi allora genererà Dike giustizia, Eirene, Pace ed Eunomia, Ordine conforme a giustizia. Trattasi di tre divinità che sono sorelle ed identificate con un unico nome: Ore. Le Ore sono figlie dell’autorità e della regola: nascono, necessariamente insieme in una sola volta, nello stesso momento, da Zeus, signore dell’Olimpo e da Themi, primigenia dea della Giustizia, custode dell’ordine cosmico. (Anna Jellamo il cammino di Dike l’idea di giustizia da Omero ad Eschilo Donzelli Editore 2005 passim da pagina 1-25).
La ferrea legge della mitologia (anche essa ha un logos) accomuna la Giustizia, con l’Ordine e con la Pace.
La società è solida quando c’è l’aequitas, quando ha il presidio di Dike.
Quando l’usuraio chiede il corrispettivo ingiusto, commette frode, abusa nello scambio tra beni, danneggia l’altro, l’offende. L’attività fraudolenta ed abusiva si generalizza e quello che dovrebbe essere cemento sociale si trasforma in causa di disgregazione. E se poi attraverso la frode o l’abuso si fa profitto della necessità altrui, si attenta al cuore della società, alla comunanza civile, all’amore del prossimo che sono il sostentamento e l’anima della vita in comune (J.A.Widow l’etica economica e l’usura).
Ecco allora che si delinea il vero bene protetto dalla norma: si attenta in primo luogo alla libertà ed all’autodeterminazione dell’usurato. Prima del patrimonio vi è la protezione della persona. Il profilo della tutela della dignità della persona si coglie perfettamente nella scelta legislativa della punizione del mero patto usurario, a prescindere dall’effettivo pagamento degli interessi sproporzionati.
La punizione della mera promessa dell’interesse usurario si giustifica in termini di anticipazione della tutela del bene patrimoniale, perché il diritto penale non intervenga quando il danno ormai è compiuto. La tutela del patto, però ha anche un carattere più pregnante. In radice essa si giustifica, perché, con la stipulazione l’usuraio si è già assicurato lo strumento della futura spoliazione. Allora l’accordo contrattuale è deviato nel suo scopo fondamentale, fino a snaturarsi e a divenire un’offesa, menomando già, in quel momento, la dignità di colui dal quale si sia ottenuta la promessa iniqua (Così Annalisa Bodio).
Violante sostiene che la norma dell’art. 644 c.p. tuteli l’interesse all’autonoma determinazione del contenuto del contratto; da tale proposizione nasce l’assunto, di portata considerevole, secondo cui il momento consumativo del reato di usura si ha con la pattuizione e, dunque, la fattispecie delittuosa può essere definita come reato istantaneo (seppure a consumazione prolungata) che si perfeziona al momento della conclusione del patto usurario.
Il reato di usura è stato definito reato di pericolo, perché il bene protetto (la libertà di autodeterminazione della vittima) viene dal disegno criminoso attentato già al momento della confezione della pattuizione usuraria, a prescindere dal verificarsi dell’evento di danno: la materiale dazione: “è opportuno precisare, scrive il giurista piemontese, in che senso la fattispecie in esame è un reato di pericolo […] La formulazione alternativa, si fa dare o promettere, è comune a tutte le previsioni mediante le quali il legislatore pone la sanzione..[…]; la valutazione politica, che precede il momento di confezione della norma, intende evitare anche la semplice possibilità che il soggetto attivo realizzi il profitto illecito e pertanto persegue la condotta di richiesta o di accettazione dell’altrui promessa ritenuta lesiva, indipendentemente dal conseguimento del risultato al quale essa tende. In definitiva l’ipotesi di usura, nella quale l’atto di disposizione del soggetto passivo consiste in una promessa, è un reato di pericolo, nel senso che la sua ratio tende a coincidere con il pericolo del verificarsi dell’evento lesivo”.
Ma quando si persegue e si punisce il disvalore dell’atto si realizza l’eguaglianza sostanziale, così come prevista dall’art.3 della Carta Costituzionale nella prospettazione di quel grande giurista che fu Lelio Basso. “ l’art.644 c.p. è una norma di chiusura del sistema nel senso che, vietando la strumentalizzazione dell’altrui situazione di inferiorità economica, determinata dall’esigenza di esercitare diritti riconosciuti dall’ordinamento, compresi quelli per i quali sinora è mancata una scelta del legislatore ordinario coerente con i principi costituzionali, si pone come l’unica forma repressiva nei confronti del detentore del bene di produzione o di consumo e di colui che dispone dei servizi idonei ad eliminare deficit, l’esistenza dei quali contrasta con l’assetto economico sociale del Paese voluto dalla Costituzione” (Violante 244-388).
La punizione del reato di usura perciò attecchisce nell’applicazione dell’art.41 della Carta:per quanto attiene all’usurarietà deve precisarsi che chi esercita l’iniziativa privata (che può esplicitarsi anche attraverso un contratto di scambio o di prestito) ricevendo una prestazione caratterizzata da un contenuto lesivo della dignità della sicurezza e della libertà della controparte più debole, non ha, alla stregua dei principi del nostro ordinamento, alcun titolo a ricevere la prestazione medesima. Deve perciò qualificarsi usurario ogni vantaggio ottenuto da chi esercita l’iniziativa privata mediante la lesione dei diritti di libertà, dignità, sicurezza umana, dei quali nella singola fattispecie era titolare la parte economicamente più debole (Violante pag.242-243).
Fonte: avantionline.it di Biagio Riccio e Angelo Santoro del 15.02.2016