Ordinanze dei Tribunali di Padova e Parma
08/23/2014Sentenza N.350 della Cassazione
09/02/2014Finalmente applicata la L.24 del 2001!!
Il principio, secondo cui nel calcolo del TEG e del TEGM deve essere ricompreso il tasso corrispettivo in cumulo a quello di mora, costituisce il fondamento argomentativo dei provvedimenti dei giudici.
Di seguito il commento al provvedimento del Giudice del fallimento di Parma che fonda il suo decreto sull’ assunto principio che si fa sempre più largo nelle aule dei tribunali e, pertanto, nella giurisprudenza italiana.
Come la pattuizione in contratto rileva ai fini del calcolo del TEGM, mora compresa.
Il tribunale fallimentare di Parma, nella persona del G.D. dr. Pietro Rogato, con provvedimento del 25.7.2014 ha posto una pietra miliare nella dibattuta questione del calcolo del TEGM.
Con una lucidissima, trasparente e semplice motivazione, il Giudice Delegato ammette al passivo solo il capitale di un mutuo ipotecario, escludendone tutti gli interessi perché usurari ab origine.
Il Giudice, su istanza del curatore dr. Quarantelli di Parma, che supporta la sua istanza con una perizia/ parere dell’avv.Ferroni di Parma (il quale ha usufruito della consulenza dell’avv. Massimo Meloni ) fissa per il calcolo del tasso effettivo globale, ai sensi della l. 24/2001, il momento della pattuizione.
Questi, nelle sue argomentazioni, riportandosi anche alla sentenza della Cassazione n. 350/2013, include nel TEGM anche il tasso di mora pattuito in contratto in quanto la legge 24/2001 fa riferimento a interessi a qualunque titolo;
Il Giudice analizza il contratto e precisa l’analisi che deve essere compiuta al fine di verificare cosa sia stato pattuito appunto in contratto: se la volontà delle parti prova che la mora
a) fosse sostituiva del tasso corrispettivo sulla rata scaduta ovvero
b) se la mora, si fosse convenuto ex contracto, fosse da aggiungere alla rata già composta di capitale e interessi corrispettivi.
Il Giudice, analizzando il contratto di mutuo oggetto di analisi, riporta lo stralcio dell’art. 5 che recita “L’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata […] e non pagato produce interessi di mora […]. La parte finanziata approva specificamente il diritto dell’istituto bancario di imputare gli interessi di mora sull’intero importo della rata scaduta e non pagata”
In suddetta fattispecie, (che rappresenta la clausola di stile presente praticamente nella totalità dei contratti di mutuo e leasing), quindi, l’interesse di mora si applica sulla intera rata.
Il suddetto interesse di mora non va a sostituirsi all’interesse corrispettivo, ma va ad aggiungersi allo stesso.
In esito a tale sotteso ragionamento logico/giuridico, il Giudice arriva alla conclusione che gli interessi pattuiti (tutti globalmente intesi) siano usurari e, quindi, ex art.1815 c.c. s.c., il mutuo sia da considerarsi come stipulato a titolo gratuito.
Il Giudice, mostrando acume e facendo chiarezza, va oltre la istanza del curatore che parlava di interessi “applicati” dalla banca ed esclude dall’ammissione tutti gli interessi in ragione di euro 264. 924,49. Ammette al passivo soltanto il capitale del mutuo.
La portata del provvedimento è tranciante e di rara lucidità in quanto:
1) In diritto fa finalmente chiarezza sulla c.d. sommatoria tra tassi corrispettivi e di mora, e su quando questi non vadano a sostituire i primi;
2) Fa chiarezza relativamente al momento topico nel quale il calcolo del tasso usurario va effettuato: ossia la fase della pattuizione e non della applicazione (come sostenuto da Banca di Italia e da una parte veramente minoritaria della Giurisprudenza che segue tale indirizzo);
3) Denota, ancora una volta, la necessità di un elaborato peritale in punto di usura che, dati e numeri alla mano, sorreggono e sostengono assunti e richieste di parte.
NEL MERITO.
Il provvedimento del Giudice consente di verificare tutti i rapporti bancari, anche in sede fallimentare, garantendo quella Giustizia che la legge voleva.
Di tutta evidenza la portata, nel merito, per tutti quei soggetti costretti alla procedura fallimentare.
La procedura vede G.D. il dr. Rogato del tribunale,sezione fallimentare , di Parma;
Curatore il dr. Quarantelli di Parma
Parere, in punto di usura contrattuale, redatto dall’avv. Matteo Ferroni di Parma con la consulenza dell’avv.Massimo Meloni di Viterbo, responsabile del comitato giuridico della SDL Centro Studi spa di Brescia (società che per prima ha sostenuto e sostiene il concetto della c.d. usura contrattuale comprendendo anche la mora nella verifica del tasso usurario ab origine).
Commento Avv. Massimo Meloni.
Si ringrazia l’avv.Ferroni per il consenso al commento
In allegato il provvedimento del Giudice Delegato.
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