Tribunale di Enna – Sentenza del 12.01.2015
06/21/2015Tribunale di Belluno – Relazione di CTU estesa
06/21/2015BREVE NOTA DI COMMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 16.06.2015
In data 16.06.2015, la dott.ssa XXXXXX XXXX del Tribunale di Milano ha accolto integralmente un provvedimento d’urgenza incardinato da un correntista, ai fini dell’immediata cancellazione della segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, effettuata ad opera di un istituto di credito.
Illustrando brevemente i fatti, si significa che, a fondamento della domanda cautelare, il cliente assumeva che aveva notificato ed iscritto a ruolo precedentemente al presente ricorso atto di citazione al fine di ottenere la restituzione di somme dovute da un ente bancario sulla base di un rapporto di conto corrente, in ragione di interessi illegittimi ed usurari, secondo una puntuale perizia contabile di parte ed ancora che l’istituto di credito non era addivenuto ad alcuna composizione delle vertenza in sede di mediazione obbligatoria e, pur non avendo svolto alcuna domanda riconvenzionale, aveva ingiustamente segnalato il suo nominativo in Centrale Rischi per l’importo di € 81.951,00.
Questa difesa evidenziava come la situazione del cliente fosse ben lontana dai presupposti richiesti per la segnalazione a “sofferenza” sulla scorta delle relative Istruzioni della Banca d’Italia.
A riprova si compiegavano agli atti molteplici documenti comprovanti la solvibilità del segnalato in ragione delle di lui risorse finanziarie e delle consistenza patrimoniale, sia mobiliare, sia immobiliare.
Pertanto, si dimostrava la presenza del fumus boni iuris nel mancato rispetto, da parte della Banca, della disciplina vigente in materia.
A riprova del periculum in mora, si comprovava la chiusura a cascata della fonti di credito bancario e della fondata probabilità di prosciugare le risorse finanziare personali, con evidenti ripercussioni negative.
In altri termini, il cliente lamentava l’illegittimità della prefata segnalazione a “sofferenza” sull’assunto della mancata verifica della propria solidità e l’insussistenza delle condizioni di criticità con le conseguenze devastanti che ne derivano.
Orbene, il provvedimento del giudice ambrosiano risulta degno di menzione per diversi motivi.
In primis, si fa notare all’attento lettore che la motivazione che regge il convincimento del giudice si basa su un granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione statuente che richiede, ai fini dell’appostazione a sofferenza del credito, una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente (Cfr. Cass. civ. n. 7958/2009; v. anche Cass. civ. n. 21428/2007; Cass. civ., n. 15609/14).
Invero, per una segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, lo stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente), di cui all’articolo 5 della Legge Fallimentare, e situazioni sostanzialmente equiparabili, devono essere necessariamente interpretate in un senso levior, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità del credito.
E non potrebbe essere diversamente.
Difatti, se il debitore potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione.
Pertanto, una volta provata la solidità del cliente segnalato, il ricorso d’urgenza è meritevole di accoglimento.
In secundis, si rileva un aspetto non propriamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza.
Ci si riferisce al secondo elemento che deve essere posto necessariamente a base di un ricorso d’urgenza: il periculum in mora.
Ebbene, la procedura d’urgenza potrebbe essere snaturata mentre si accerti il danno lamentato dal ricorrente.
Tuttavia, il Giudice milanese adito, è stato davvero preciso ed acuto nel suo ragionamento, nel ritenere che “costituisce fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. In sostanza, l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali”.
Infine, sottolineava, ancora, che la segnalazione è idonea a dispiegare i suoi effetti negativi in modo permanente, ogni qualvolta il soggetto segnalato – imprenditore o consumatore che sia –si rivolga al sistema bancario al fine di ottenere affidamenti di credito indispensabili per una proficua operatività commerciale.
In altri termini, a seguito di una segnalazione illegittima il periculum è in re ipsa: si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti.
Ricorso curato dall’avv. Biagio Narciso
Per lo Studio legale Avv. Biagio Riccio
Si allega il provvedimento de quo
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