Ancona – Ottenuto decreto ingiuntivo avverso l’istituto di credito
06/21/2015Tribunale di Milano – Cancellazione della Segnalazione in CR
06/21/2015Sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna in data 12 gennaio 2015, che giunge a distanza esatta di due anni dalla discussa sentenza n. 350 /2013 pronunciata dalla Cassazione civile Sez.I, la quale in modo semplice, lineare ed incontrovertibile dilata uno squarcio da tempo già aperto nel panorama giuridico sulla vexata quaestio dell’usura perpetrata dagli istituti di credito attraverso contratti di finanziamento che registrano l’applicazione di tassi di interesse al di sopra del limite fissato dalla legge.
La sentenza n. 25/2015 emessa a seguito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si snoda attraverso tre passaggi fondamentali nella normativa anti-usura:
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Il primo muove dal principio cardine rappresentato dalla legge 108/96, come interpretata in maniera autentica dall’art.1 del d.l. 29 dicembre 2000, n.394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n.24, con la quale il legislatore ha fissato non solo l’esatta connotazione dell’usura oggettiva ma anche il momento in cui la stessa prende compiutamente forma, ossia il momento della pattuizione, ovvero quando gli interessi vengono promessi o convenuti a qualunque titolo. La sentenza pone quindi l’accento proprio su questo punto: “la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione”;
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Il secondo si articola attraverso la testuale applicazione dell’art.644 c.p.c, come riformato dalla legge 108/96, analizzando gli elementi fondamentali ai fini del calcolo del TEG, tasso effettivo globale, ovvero tutte quelle remunerazioni che a qualunque titolo incidono sul costo del finanziamento, fatta eccezione di imposte e tasse – Nel caso di specie il magistrato ha giustamente valutato gli interessi convenuti nel contratto, ossia gli interessi corrispettivi (5,22%) e moratori (7,22% = 5,22 %+2) “chiesti in tale misura dall’istituto di credito attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo”; in seconda battuta, ha applicato fedelmente l’art. 1 della legge 108 del 1996 “che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”; infine, attraverso la sommatoria dei due tassi (5,22 %+ 7,22%) ha legittimamente considerato parte del TEG tutte le remunerazioni a prescindere dalla loro funzione, concludendo che gli interessi convenuti, superando il tasso soglia, fissato attraverso le rilevazioni ministeriali nel tasso medio aumentato della metà alla data di stipula del contratto, sono usurari;
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Infine il terzo ed ultimo aspetto della pronuncia in esame che rappresenta il coronamento logico, la “ratio legis”, è dato dall’applicazione dell’art.1815 comma 2 c.c., come riformato dalla legge 108/96 : “Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419].”
Riemerge il fil rouge che percorre tutto l’iter normativo, ossia la tutela voluta dal legislatore contro il reato di usura, che in sede civile trova nell’elemento sanzionatorio della nullità della clausola determinativa di interessi usurari piena espressione di garantismo degli interessi primari sottesi all’accesso del credito.
Questo il vero punto di forza della normativa antiusura, cioè riuscire a colpire attraverso la legge 108/96 tutti gli speculatori, gli aguzzini tramite un deterrente vero, efficace e giusto e nel contempo parzialmente ristoratore di quei disagi determinati ai danni di coloro, privati ed imprenditori, che stretti dalla necessità di accedere al credito subiscono costantemente piegandosi all’egida delle banche.
La sentenza del Tribunale di Enna appare ictu oculi perfettamente allineata al dettato normativo e prende correttamente le distanze dalle inutili e sterili polemiche che hanno caratterizzato l’argomento negli ultimi anni snaturandone persino la ratio legis.
Non rimane che auspicare che l’esatta interpretazione data da questo Tribunale, e che dovrebbe essere anche l’unica, venga finalmente seguita da altri magistrati altrettanto preparati, coerenti e coraggiosi che possano segnare la svolta epocale già intrapresa dalla Cassazione con la sentenza 350/2013.
Milazzo lì, 16 gennaio 2015
Avv. Adele Martinez
Sentenza del Tribunale di Enna 134.78 KB