Usura: Banco di Sicilia condannato a restituire
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05/04/2016Secondo le recenti stime degli esperti del settore, l’ennesima “rapina” delle banche in danno dei malcapitati che avevano chiesto ed ottenuto un prestito sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, o di delegazione di pagamento, ammonta a quasi mezzo miliardo di euro.
Tra le varie tipologie di prestiti esistenti, la cessione del quinto dello stipendio è la formula che prevede la restituzione delle rate attraverso la trattenuta in busta paga di un quinto del proprio stipendio. Tali finanziamenti sono inoltre coperti da polizze vita e perdita del posto di lavoro. Cosa comporta questo? Si riduce il rischio di insolvenza e, per questo, gli istituti di credito sono autorizzati ad applicare criteri di concessione meno rigidi e più accessibili a tutti coloro che hanno un lavoro e necessitano di un prestito.
È un sistema di prestito molto diffuso tra dipendenti e pensionati. Ma è anche un prestito che fa guadagnare tantissimo banche e assicurazioni, facendo superare spesso le soglie di usura.
Il “giochetto” che fa guadagnare oltremisura le banche in danno dei consumatori avviene regolarmente ed è semplice: lucrare somme illecite sulla rinegoziazione del prestito.
Succede in pratica che all’atto della stipula del finanziamento le banche facciano sottoscrivere all’utente l’addebito di due voci di spesa: una legata ai costi assicurativi e l’altra alle cosiddette commissioni.
Nella maggior parte dei sono stati gli stessi intermediari finanziari che, alla scadenza del termine prescritto dalla legge (circa il 40% del finanziamento), hanno contattato i privati per proporre di rinegoziare i precedenti finanziamenti, estinguendo i vecchi ed applicando però nuovamente le voci di spesa di cui sopra per intero.
Su questa problematica si è formato un consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (l’organo adibito alla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori da una parte e gli Intermediari finanziari dall’altra); quest’ultimo ha più volte stabilito il principio secondo cui il consumatore ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del prestito.
Inoltre, con riferimento alla polizza assicurativa, secondo l’Arbitro Bancario Finanziario le clausole presenti nel contratto di mutuo o nel contratto di finanziamento (anche credito al consumo, cessione del quinto etc.), che prevedono che tale polizza rimanga in vigore anche successivamente all’estinzione anticipata del prestito, sono nulle in quanto abusive. Tali clausole determinerebbero, infatti, un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.
In altre parole, la banca o la finanziaria sono tenute a rimborsare gli importi anticipatamente versati dal cliente a titolo di assicurazione e commissioni, vale a dire la quota variabile di tali spese relativamente ai servizi non fruiti per estinzione anticipata del prestito.
Solo che la banca o la finanziaria si guarda bene dall’informare il cliente che normalmente non è a conoscenza di questo suo diritto. Anzi, accetta di buon grado la rinegoziazione e il nuovo prestito, che avviene, beninteso, sempre con le medesime clausole e senza alcun rimborso.
Ancora una volta un sistema illecito di lucro messo in atto dalle banche ai danni dei cittadini. Per difendersi e far valere i propri diritti, anche in questo occorre un’analisi a cura di professionisti specializzati nelle analisi dei rapporti bancari, che quantifichino il maltolto e supportino il cliente fino al recupero delle somme illecitamente introitate.