Ordinanza tribunale di Prato del 9.9.2014
09/22/2014Sentenza 6 giugno – 9 luglio 2014, n. 15609
09/22/2014Commento ad ordinanza del Tribunale di Terni del 8.9.2014
Nomina di CTU: Usura contrattuale su conto corrente
La ordinanza resa dal tribunale di Terni in data 8.9.2014 è decisamente importante e deve essere esaminata sotto diversi profili.
Usura
Innanzitutto il Tribunale fa propria la tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Venezia che, con la Sentenza 342/2013, ha esteso ad ogni obbligazione pecuniaria il concetto della sanzione civilistica di cui all’art. 1815 c.c. s.c., secondo i criteri indicati dalla Cassazione con sentenza 350/2013: la non debenza di interessi sul prestito in caso di PATTUIZIONE di interessi a tasso usurario. Non è la prima volta che La Giurisprudenza fa proprio questo assunto (vedi Ascoli Piceno del 22.5.2014 ); tuttavia è da segnalare il consolidarsi dell’orientamento secondo il quale fa stato il momento della pattuizione (e non della effettiva applicazione come impropriamente e fallacemente sostenuto da Banca di Italia).
Il CTU dovrà esaminare, inoltre, la c.d. usura sopravvenuta, ossia quella che la banca ha esercitato applicando tassi ultralegali in corso di rapporto negoziale.
Sullo Ius variandi.
Il CTU dovrà verificare anche la regolarità della clausola relativa allo ius variandi, ovvero quella che concede facoltà alla banca di variare unilateralmente le condizioni in corso di rapporto.
Sui Mutui.
L’analisi, poi, dovrà essere estesa ai mutui chirografari ed alla correttezza della applicazione dei tassi.
La causa ha per oggetto la rideterminazione dei saldi.
Causa seguita dall’avv. Letizia Cecconi in uno all’avv.Massimo Meloni
In allegato la relativa Ordinanza.
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