La cliente agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di bank- stop nei confronti della banca per accertare la sussistenza di interessi anatocistici e usurari su un rapporto di c/c secondo le risultanze della perizia contabile.
La banca si costitutiva nel giudizio ordinario chiedendo il rigetto delle domande e proponeva istanza di fallimento nei confronti della cliente per il debito maturato sul conto corrente litigioso.
Si sottolinea come la banca abbia proposto istanza di fallimento: (i) senza essere munita di titolo esecutivo sul credito vantato nei confronti della cliente e (ii) sostenendo lo scopo meramente dilatorio del giudizio ordinario instaurato.
La cliente si opponeva all’istanza di fallimento eccependo tra le altre cose:
1) la mancanza di titolo esecutivo da parte della banca;
2) che l’azione di fallimento rappresentava una reazione ingiustificata e pretestuosa della banca all’azione di bank-stop proposta dall’attrice;
3) che medio tempore il giudice ordinario aveva rilevato l’illegittimità della clausola del contratto di conto corrente litigioso nella parte in cui prevede l’applicazione di interessi anatocistici.
Il giudice, preso atto della mancanza dello stato d’insolvenza della cliente, della mancanza del titolo esecutivo e della fondatezza dell’azione volta ad accertare le anomalie bancarie sul c/c, rigettava l’istanza proposta dalla banca.
Causa seguita e commentata dall’Avv. Letterio Stracuzzi
In allegato il decreto del Giudice.
[wpdm_package id=\’538\’]