Anatocismo e Usura: l’afflizione illegittima praticata dalla banca
08/19/2014Ordinanza del Tribunale di Torino del 11/06/2014
08/23/2014Le Ordinanze dei Tribunali di MODENA, ROMA, ASTI e SONDRIO non concedono alle banche la provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi debitamente opposti dai clienti.
Le quattro ordinanze allegate rappresentano la chiara e tangibile dimostrazione che, qualora l\’opposizione sia fondata su prova scritta, il Giudice, ai sensi dell\’art.648 c.p.c., non può concedere la provvisoria esecuzione. Nella fattispecie la difesa, condotta dall\’avvocato Biagio Riccio, ha proposto l\’atto di citazione corredandolo delle perizie della Blue Line Consulting.
E\’ stato spiegato, con confacenti richiami giurisprudenziali, che l\’elaborato peritale rappresenti la dimostrazione necessaria che l\’istituto di credito abbia agito, nella relazione bancaria di cui al caso in rassegna, contra legem.
Ed infatti nella controversia all\’attenzione del:
1-Tribunale di Modena il Giudice ha sospeso, ex art.649 c.p.c., un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (per euro tre milioni) ex art.642 c.p.c., perché la sussistenza dei gravi motivi va soppesata anche alla luce del fatto, come egli scrive, che gli opponenti hanno provato le loro argomentazioni in quanto che esse sono suffragate dalla presenza di adeguati elaborati peritali.
2-Identico ragionamento è sotteso all\’impianto motivazionale dell\’ordinanza resa dal Tribunale di Roma, nella quale campeggia l\’assunto secondo cui non va concessa la provvisoria esecuzione in relazione all\’eccezione sollevata dagli opponenti in ragione della quale si ritiene che la banca abbia applicato interessi usurari. In questo caso la Banca ha preteso nel decreto una somma pari ad euro € 637.361,25.
3-Di analogo tenore è l\’ordinanza del Tribunale di Asti nella quale il Giudice asserisce chiaramente che non può essere concessa la provvisoria esecuzione, perché bisogna tener conto delle risultanze della consulenza tecnica depositata dagli opponenti. Il decreto ingiuntivo conteneva una pretesa pari ad € 110.629,27.
4-Nel caso del Tribunale di Sondrio la difesa condotta dall\’avvocato Riccio si è soffermata sul fatto che controparte non aveva depositato il contratto di conto corrente, onere probatorio necessario per provare la relazione bancaria a pena di nullità, come stabilisce il Testo Unico.
Da qui il giusto provvedimento del Giudice che ha negato al provvedimento monitorio la provvisoria esecuzione.
Commento a cura dell’Avv. Biagio Riccio. In allegato i provvedimenti.
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