Sentenza Tribunale di Velletri
09/11/2014Ordinanza Tribunale di Terni del 8.9.2014
09/22/2014Commento ad ordinanza del tribunale di Prato del 9.9.2014
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo:
Usura
Sospensione ex art 649 c.p.c.
Sussistenza dei gravi motivi.
Con il provvedimento in oggetto si ordina la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La sospensione si basa sulle risultanze delle perizie elaborate dalle quali, per il Giudice del tribunale toscano, emergono “seri profili di criticità inerenti sia alla determinazione dei tassi d’interesse contrattuali rispetto ai TEGM prodotti dalla parte opponente, sia ai diversi risultati cui perviene il c.t.p. di parte rispetto alla banca opposta”.
Si è, di conseguenza, proposta opposizione con richiesta di sospensiva e si è provveduto a versare in atti la perizia su conto corrente. In esito alla prima udienza il Giudice ha, con il provvedimento in commento, concesso la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo; ne consegue il blocco di ogni azione esecutiva sui beni personali della cliente e dei suoi familiari fideiussori.
Il Giudice ha ritenuto che sussistessero gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c. (in virtù degli esiti delle perizie di parte) asserendo l’esistenza di seri profili di criticità sia nella determinazione dei tassi di interesse contrattuali rispetto al TEGM sia in relazione ai diversi risultati rendicontati dalle parti.
In particolare la ordinanza mette l’attenzione sul peso che il contratto anticipi ha sul costo finale del conto, perché la banca tende ad escludere il conto privo di affidamento e, nel contempo, a sminuire il peso del conto tecnico perchè i suoi movimenti (competenze) si venivano tecnicamente sul conto principale.
È da rilevare il fatto che il tribunale tende a verificare quanto sopra su un conto privo di affidamento.
Causa seguita dall’Avv. Letizia Cecconi insieme all’Avv. Massimo Meloni
In allegato la relativa ordinanza.
[wpdm_package id=\’457\’]